Art. 8.
(Modifiche all'articolo 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

      1. Al comma 4 dell'articolo 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'immatricolazione dei veicoli di interesse storico è ammessa su presentazione di un titolo di proprietà e di un certificato attestante le caratteristiche tecniche rilasciato dalla casa costruttrice o da uno degli enti o associazioni abilitati. In caso di reimmatricolazione di veicoli già iscritti al P.R.A. e cancellati d'ufficio o a richiesta del precedente proprietario, ad esclusione dei veicoli che risultano demoliti ai sensi della normativa vigente in materia di contributi statali alla rottamazione, è ammessa la facoltà del richiedente di ottenere targhe e libretto di circolazione della prima iscrizione al P.R.A., indipendentemente dalla difformità di grafica e di formato di tali documenti da quelli attuali rispondenti allo standard europeo. I veicoli provenienti dall'estero possono essere immatricolati conservando le targhe d'origine».

 

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